Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge per famiglia numerosa si intende il nucleo familiare composto da uno o da entrambi i genitori e da almeno tre figli, compresi i figli adottivi e gli affidati.
      2. Ai fini della presente legge è equiparato alla famiglia numerosa il nucleo familiare con uno o due figli, ma con almeno un componente disabile o inabile al lavoro.
      3. Ai fini della presente legge per giovane coppia si intende il nucleo familiare composto da coniugi, di cui almeno uno cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, di età inferiore a trentasei anni e residenti in Italia.